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Sez. 6, Sentenza n. 584 del 10/04/1968 Ud. (dep. 14/06/1968) Rv. 108312 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO ESERCITATE - NELLE COSTRUZIONI - RESPONSABILITA DELL'ASSISTENTE EDILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108312-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI IN CONCRETO ESERCITATE - NELLE COSTRUZIONI - RESPONSABILITA DELL'ASSISTENTE EDILE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini della individuazione dei responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro occorre far riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa e della ripartizione delle incombenze fra i vari collaboratori dell'imprenditore, alle reali mansioni esercitate. In materia edilizia il principio della responsabilita diretta dello imprenditore trova la sua eccezione nella ipotesi, provata, che sia stata affidata ad un assistente edile la direzione di un cantiere e che all'imprenditore siano riservate soltanto le funzioni amministrative generali dell'intera organizzazione, costituita da piu cantieri. (V.104926, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)