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Sez. L, Sentenza n. 12811 del 03/06/2009 (Rv. 608362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Proclamazione di uno sciopero - Adibizione da parte del datore di lavoro del personale rimasto in servizio alle mansioni del personale in sciopero - Assegnazione a mansioni inferiori - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto antisindacale l'adibizione, da parte della società di gestione delle autostrade, di alcuni lavoratori - abitualmente adibiti a mansioni superiori - a compiti di pilotaggio del traffico e servizi sostitutivi dell'attività degli addetti all'esazione del pedaggio in sciopero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)