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Sez. L, Sentenza n. 3100 del 12/02/2026 (Rv. 677820-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677820-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 57, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)