Sez. L, Sentenza n. 5148 del 06/09/1980 (Rv. 408999 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE EX ART 2 DELLA LEGGE N 176 DEL 1978 - PRESUPPOSTI.*
Per effetto dello ius superveniens costituito dall'art 2 della legge 10 maggio 1978 n 176 - che ha modificato l'art 1, comma secondo, lettera a) del DLCPS primo aprile 1947 n 273 ed e applicabile, per espressa previsione legislativa, ai procedimenti giudiziari in corso, in qualunque stato e grado, al momento di entrata in vigore della legge medesima (e, quindi, anche in Sede di legittimita) -, la decadenza dell'affittuario dalla proroga legale, nel caso del locatore o del concedente che, quale coltivatore diretto, chieda il rilascio del fondo per coltivarlo personalmente, e subordinata alla sussistenza del nuovo presupposto che il locatore o il concedente sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)