Sez. 5, Ordinanza n. 20185 del 22/07/2024 (Rv. 672016-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Omesso trasferimento della residenza - Rivendita e acquisto, entro il successivo anno, di nuova abitazione in diversa località - Trasferimento della residenza in quest'ultima - Decadenza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi da un primo acquisto immobiliare, pur non avendo stabilito la propria residenza nel Comune dell'immobile originariamente acquistato, lo ha rivenduto e ne ha acquistato un altro entro un anno dall'alienazione, provvedendo, entro quest'ultimo termine, a fissare la residenza nel Comune del secondo immobile, destinato ad abitazione principale.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)