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Sez. 1, Sentenza n. 141 del 10/01/1996 (Rv. 495289 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Società in liquidazione - Fallimento - Tribunale territorialmente competente - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495289-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza territoriale alla dichiarazione di fallimento spetta, con riguardo ad una società in liquidazione, al Tribunale del luogo cui fanno capo le attività liquidatorie, ancorché detto luogo coincida con quello della sede legale ove la società è iscritta nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2449, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)