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Sez. 1, Sentenza n. 7669 del 01/08/1990 (Rv. 468443 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICAZIONE ALL'INTERA "AREA NECESSARIA" - PARTI DI TERRENO DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI STRADE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468443-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICAZIONE ALL'INTERA "AREA NECESSARIA" - PARTI DI TERRENO DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI STRADE - INCLUSIONE.*

In tema d'imposta di registro, i benefici fiscali recati dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408 come modificato dall'art. 6 ter d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150 (conv. In legge 7 febbraio 1968 n. 26), si applicano all'intera "area necessaria" per realizzare i volumi fabbricabili, in essa comprese anche le parti di terreno destinate alla costruzione di strade, la cui Mancanza pregiudicherebbe l'insediamento residenziale, e che, quindi, devono considerarsi al servizio del complesso urbano. (V 3169/77, mass n 386693).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)