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Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette

Testo in vigore al

Art. 14 Art. 14, legge 20 aprile 1871 - Art, 1, legge 29 giugno 1902 Art. 1 (14) legge 13 agosto 1922

1. Non possono essere esattori:

  1. 1° i membri del parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e dalla Commissione provinciale di beneficenza;

  2. 2° i pubblici impiegati e salariati dello Stato in attiva' di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

  3. 3° i ministri dei culti;

  4. 4° i consiglieri e gli impiegati e salariati della Provincia, del Comune, del Consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

  5. 5° i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunale dei Comuni interessati;

  6. 6° coloro che in precedenti gestioni ccl Comune non sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

  7. 7° coloro che sono in lite col Comune in dipendenza di precedente gestione;

  8. 8° coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione di quei beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finche' non abbiano pagato interamente i loro creditori;

  9. 9° i condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsita', per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.11

Art. 15 Art. 15, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 Art. 1 (15), legge 13 agosto 1922

1. Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con l'esattore non possono essere chiamati a far parte della Giunta provinciale amministrativa, dalla Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, ne' essere nominati segretari dei Comuni interessati.

2. Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'art. 14, il prefetto sopra istanza dei Comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, o promuove, ove occorra, e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratta avanti l'autorita' giudiziaria.

Art. 16 Art. 16, legge 20 aprile 1371 - Art. 1, legge 16 giugno 1902

1. Entro un mese dalla nomina e prima di entrare in ufficio, l'esattore presta una cauzione in numerario o in titoli di Stato, o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili il valore complessivo della cauzione deve corrispondere all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, nonche' per le altre riscossioni e servizi di cassa, alla somma che verra' determinata dalle rappresentanze comunali o consorziali o dagli altri Enti interessati nell'esattoria.

2. Per l'adempimento degli obblighi del contratto, l'esattore, oltre che con la cauzione, risponde con tutti i suoi beni, applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui e' soggetta la cauzione.

Art. 17 Art. 17, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902

1. La cauzione puo' essere prestata dall'esattore anche per mezzo di terze persone, ma sempre nei modi stabiliti nell'articolo precedente.

2. La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprieta', lo stato ipotecario e il valore degli stabili che puo' essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la meta', e sul valore cosi' stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passivita' iscritte.

3. I titoli pubblici si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione e vengono ammessi per 9 decimi del detto valore.

Art. 18 Art. 18, legge 20 aprile 1871 - Art 1, legge 19 giugno 1902

1. Se la cauzione offerta non e' giudicala sufficiente dalla competente autorita' amministrativa, ovvero se nel corso del contratto viene ad essere, per qualunque causa, diminuita al valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine puo' essere per giusti motivi prorogato rispettivamente di quindici o di trenta giorni dal prefetto, sentiti l'intendente di finanza e il ricevitore provinciale.

2. Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni.

3. Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, a riparare la insufficienza verificatasi nella cauzione a causa di vendita eseguita o promossa della medesima, il prefetto dichiara immediatamente decaduto l'esattore.

4. Se la insufficienza della cauzione dipende da altra causa, e' in facolta' del prefetto di dichiarare decaduto l'esattore o di nominargli un sorvegliante, accordandogli un nuovo termine di sessanta giorni per la integrazione della cauzione. Trascorso inutilmente questo termine, il prefetto pronuncia la decadenza dell'esattore.

5. Se alcuno dei cespiti dati in riscossione all'esattore aumenti o diminuisca in misura superiore al decimo della somma che fu tenuta a calcolo per stabilire la relativa tangente di cauzione, l'esattore avra' il dovere di completare la cauzione o il diritto di ottenerne la corrispondente riduzione, quante volte l'aumento o la diminuzione del cespite abbia, a giudizio del prefetto, carattere permanente.

Art. 19 Art. 19, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 - Art. 1 (19) legge 13 agosto 1922

1. La cauzione e' accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscere la idoneita'. La relativa decisione del prefetto e' provvedimento definitivo.

Art. 20 Art. 3, legge 20 aprile 1871 - Art. 20, legge 20 aprile 1871 - Art. 1 (20), legge 13 agosto 1922

1. Il Comitato esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

2. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione dalla cauzione al contratto definitivo sano a carico dell'esattore.

Art. 21 Art. 3, legge 20 aprile 1871 - Art. 21, leggo 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 - Art. 1(21), legge 13 agosto 1922

1. Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle suddette rate i podesta' pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dall'intendente di finanza, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformita' delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi.

2. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 7 DICEMBRE 1933, N. 1762, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1934, N. 296, COME MODIFICATO DALLA L. 16 GIUGNO 1939, N. 942.

3. La pubblicazione dei ruoli e' fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo quaranta giorni prima della scadenza della prima rata. I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione, sempre quando l'intendente di finanza ne riconosca la necessita', con la rata successiva, alla scadenza della quale i contribuenti sono tenuti a pagare la prima rata unitamente alla seconda.

4. L'intendente di finanza puo' autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

5. In questo caso la pubblicazione e' fatta mediante notifica ad ogni inscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

6. Tuttavia l'intendente di finanza, quando i ruoli straordinari comprendano piu' contribuenti, ha facolta' di disporre che in luogo della notifica individuale sia eseguita la pubblicazione nelle forme ordinarie dandone avviso al pubblico mediante appositi manifesti.

7. I pagamenti delle somme iscritte nei ruoli straordinari scadono nelle usuali sei rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano, l'intendente puo' ridurne il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla piu' prossima scadenza.

8. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento della imposta alle fissate scadenze.

9. Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi e' intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

10. Fermo il disposto del successivo art. 43, i nuovi proprietari o possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori dell'imposta gravante sugli immobili stessi, iscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro i'3ome.

Art. 22 Art. 22, legge 20 aprile 1871 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 - Art. i (22), legge 13 agosto 1902

1. L'esattore puo' avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilita' dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed ai quali l' esattore puo' delegare la propria rappresentanza verso gli Enti interessati.

2. Non possono essere Collettori coloro che non possano essere esattori.

3. Per la formazione e tenuta dell'Albo dei collettori delle imposte dirette, per l'esame di idoneita', per i diritti di rilascio dei certificati, nonche' per le spese inerenti all'Albo stesso ed alle Commissioni di esame, valgono le stesse disposizioni riguardanti l'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette.

4. La tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nell'Albo dei collettori e' fissata in lire trenta.

5. Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o piu' ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 6 NOVEMBRE 1930, N. 1465, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MAGGIO 1931, N. 802, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

7. L'esattore puo' revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'articolo 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re, l'intendente di finanza ed il pretore, ritirare la loro autorizzazione.

8. Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

9. Nelle esattorie con carico lino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente puo', altresi', essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.

10. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale dei collettori quando il titolare noti sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

11. Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico.

Titolo II. Della riscossione

Art. 25

1. Art. 25, legge 20 aprile 1871 - Art. 2, legge 14 aprile 1302 - Art. 1, legge 19 giugno 1902 - Art.1 (25) 13 agosto 1922.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

6. Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verita', tale fatto sara' punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Titolo III. Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili Cap. I. Dell'esecuzione sui mobili