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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 24/03/1976 (Rv. 379712 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - ESTENSIONE AD ALCUNI SOCI - OPPOSIZIONE DI UN CREDITORE DEI SOCI - INTERVENTO ADESIVO AUTONOMO DI ALTRO CREDITORE - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CREDITORE INTERVENUTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELLA CURATELA IN FAVORE DEL CREDITORE INTERVENUTO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379712-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - ESTENSIONE AD ALCUNI SOCI - OPPOSIZIONE DI UN CREDITORE DEI SOCI - INTERVENTO ADESIVO AUTONOMO DI ALTRO CREDITORE - GIUDIZIO DI APPELLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CREDITORE INTERVENUTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELLA CURATELA IN FAVORE DEL CREDITORE INTERVENUTO - LEGITTIMITA.*

Nel giudizio di opposizione avverso la sentenza che abbia esteso il fallimento di una societa ad alcuni soci della societa medesima, promosso da un creditore di questi ultimi, l'intervento volontario spiegato, in primo grado, da altro creditore degli stessi soci, sempre al fine di contestare la legittimita di detta estensione, ha natura di intervento adesivo autonomo e configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso processuale, comportante la esigenza che il processo si svolga, in grado di appello, anche nei confronti dell'interventore. In tale situazione, il giudice di secondo grado, che accolga l'opposizione, correttamente condanna la soccombente curatela del fallimento al pagamento delle spese di causa in favore non solo dell'opponente, ma anche del creditore intervenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)