Sez. L, Sentenza n. 139 del 16/01/1976 (Rv. 378777 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA ESPOSIZIONE DEI FATTI - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI INTENDERE IL SIGNIFICATO E LA PORTATA DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA ESPOSIZIONE DEI FATTI - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA DI INTENDERE IL SIGNIFICATO E LA PORTATA DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
A norma dell'art 366 primo comma nn 3 e 4 cod proc civ, il ricorso per Cassazione deve porre il giudicante in grado di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle dedotte censure, senza che debbano essere svolte indagini particolari per desumere 'aliundè i fatti di causa ed i punti della decisione di merito investiti dall'impugnazione; esso, pertanto, e inammissibile, qualora per effetto della mancata esposizione dei fatti di causa, non consenta di intendere il significato e la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata. (Conf 305/71, mass n 349799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)