Sez. 2, Sentenza n. 21956 del 16/10/2014 (Rv. 632755 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Domanda di interessi e rivalutazione relativa a credito restitutorio - Applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Qualora la parte, con riguardo ad una pretesa restitutoria, proponga domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria, come se si trattasse di un credito di valore, al giudice è preclusa l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. in ordine al maggior danno da svalutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)