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Sez. 3, Sentenza n. 2545 del 24/01/1997 Ud. (dep. 17/03/1997) Rv. 207369 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Occupazione - In assenza di concessione - Arbitrarietà - Sussistenza anche in caso di proroga o di rinnovo della concessione scaduta - Autorizzazioni verbali - Possibilità di surrogare l'atto formale di concessione - Esclusione - Fattispecie: pretesa buona fede.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207369-01

DEMANIO

L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" (art. 1161 cod. nav.) e, cioè, "contra legem", quando non sia legittimata da titolo concessorio, valido ed efficace, in precedenza rilasciato. L'atto formale di concessione non può essere surrogato da autorizzazioni verbali, eventualmente provenienti da organi della Pubblica Amministrazione, poiché la volontà di questa si manifesta validamente, in questa materia, con provvedimenti formali, in forza dei quali soltanto si instaura il rapporto di concessione. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di cosiddetta proroga o di rinnovo della concessione, sicché la protrazione dell'occupazione di spazio marittimo, da parte del privato, in attesa dell'emanazione del (nuovo) provvedimento di concessione, è da considerarsi "arbitraria", secondo la previsione dell'art. 1161 cod. nav., così come l'occupazione per la prima volta, senza che vi sia mai stato un atto di concessione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato assumeva, in via principale, che difetterebbe l'elemento materiale del reato, per l'insussistenza del carattere arbitrario dell'occupazione e, in subordine, sarebbe carente l'elemento soggettivo del reato stesso, stante la sua buona fede, sorretta dalla prassi e dal comportamento di organi dell'amministrazione del demanio, la S.C. ha osservato altresì che l'asserita buona fede era contraddetta, quanto meno, dalla colpa dell'imputato, il quale si era erroneamente attestato nella posizione di aspettativa, che sarebbe stata giustificata dalla cosiddetta "prassi" dell'autorizzazione informale, invece di chiedere - come in aderenza alla disciplina normativa avrebbe dovuto - il rilascio della concessione provvisoria, che gli avrebbe consentito la legittima occupazione dello spazio marittimo - mediante due pontili galleggianti - in attesa dell'approvazione del provvedimento definitivo e formale di concessione, mentre al provvedimento cosiddetto "postumo" di concessione non poteva essere attribuita efficacia retroattiva, derivando gli effetti della concessione dal momento dell'approvazione definitiva "nelle forme prescritte").

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)