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Sez. U, Sentenza n. 6060 del 26/03/2015 (Rv. 634845 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione tempestiva del credito al capitale - Effetti - Domanda tardiva del credito agli interessi - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per prestazioni professionali.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634845-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)