Sez. 3, Sentenza n. 22262 del 09/12/2016 Ud. (dep. 09/05/2017) Rv. 269766 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Detenzione di materiale pedopornografico "virtuale" - Art. 600septies.2 cod. pen. - Interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in istituzioni e strutture frequentate abitualmente da minori - Obbligatorietà - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all'art. 600 septies.2 cod. pen., va disposta anche in caso di detenzione di materiale pedopornografico "virtuale". (Fattispecie relativa a fotomontaggio di frammenti di fotografie e video di volti e corpi di minori, nella quale la Corte ha affermato che il riferimento, nella disposizione citata, alle condotte "in danno di minori", non implica necessariamente l'esistenza e l'individuazione di uno specifico soggetto minorenne danneggiato dal reato, essendo sufficiente che la condotta abbia avuto ad oggetto minorenni e sia stata idonea, potenzialmente, a pregiudicarli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 quater, Cod. Pen. art. 600 septies n. 2, Legge 12/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 n. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)