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Sez. U, Ordinanza n. 15916 del 13/06/2008 (Rv. 603706 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Pagamento di onorari di avvocato - Domanda nei confronti di società privata per la corresponsione di onorari relativi a prestazioni per la riscossione di crediti verso la ASL - Giurisdizione dell'AGO - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603706-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Spetta al G.O. la giurisdizione su una controversia promossa da privati nei confronti di una società per il pagamento di onorari di avvocato inerenti a prestazioni in materia civile per la riscossione di crediti verso la ASL, trattandosi di materia relativa a rapporto privatistico.(Nella specie, le S.U. hanno dichiarato insussistente la giurisdizione del G.A. adito, ritenendo ammissibile il ricorso per regolamento proposto dalla società in ragione della esigenza di assicurare la funzione di organo regolatore pur in difetto di alcun rilievo officioso da parte del medesimo G.A.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)