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Sez. 6, Sentenza n. 2773 del 10/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201352 - 01

Stupefacenti - In genere | Spaccio di sostanze stupefacenti - Ipotesi lieve prevista dall'art.73 n.5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 - Quantitativo superiore ad una soglia ponderale ragionevole - Concessione dell'attenuante - Esclusione - Valutazione del limite quantitativo ragionevole - Criterio economico.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201352-01

Stupefacenti - In genere

Ai fini della concessione dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art.73 del d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, anche dopo la modifica legislativa introdotta con il d.P.R. 5 giugno 1993 n.171 a seguito dell'esito referendario, il quantitativo di sostanza detenuta conserva un valore determinante nel senso che gli altri parametri legislativi che, in assenza di un rilevante allarme sociale, consentono di ravvisare l'ipotesi lieve, potranno essere presi in considerazione solo nel caso che il quantitativo rientri in una soglia ragionevole, mentre quando essa superi tale limiti ponderale ogni altra circostanza, pur favorevole all'imputato, risulta priva di qualsiasi efficacia. Venuto meno, a seguito dell'esito referendario, il parametro di riferimento della dose media giornaliera, il limite di ragionevolezza ponderale dovrà essere commisurato al valore economico con un apprezzamento riservato al giudice di merito che, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 quinquies CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)