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Provvedimenti per la garanzia del salario

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Interventi di integrazione salariale

1. Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

  1. 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione - o sospensione dell'attivita' produttiva:

    1. a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

    2. b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

  2. 2) integrazione salariale straordinaria:

    1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 MARZO 1988, N. 86, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.20 MAGGIO 1988, N. 160

    2. b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art. 2 Misure dell'integrazione salariale

1. L'integrazione salariale e' dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art. 3 Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale

1. I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

2. Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

3. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 4 Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

1. Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

2. L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

3. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 5 Procedure di consultazione sindacale

1. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attivita' produttiva, l'imprenditore e' tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

2. Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procedera', a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

3. La richiesta di esame congiunto dovra' essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovra' esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima.

4. Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore e' tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonche' per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella, provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

5. A tale comunicazione seguira', su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

6. L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovra' esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

7. All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovra' darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 6 Durata dell'integrazione salariale ordinaria

1. L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

2. Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

3. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

4. L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

5. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Art. 7 Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

1. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

2. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

3. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art. 8 Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni

1. L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.

2. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9 Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale

1. Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

2. Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

3. Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

Art. 11 Durata dell'integrazione salariale straordinaria

1. Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi.

2. La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

3. La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.