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Sez. L, Sentenza n. 4529 del 11/07/1981 (Rv. 415238 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI UNA MALATTIA DIVERSA E NON COLLEGABILE CON QUELLA DESUNTA INIZIALMENTE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415238-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - VALUTAZIONE DI UNA MALATTIA DIVERSA E NON COLLEGABILE CON QUELLA DESUNTA INIZIALMENTE - DIVIETO.*

L'art 149 disp att cod proc civ che, nelle controversie in materia di invalidita pensionabile, impone al giudice di tenere conto dell'aggravamento della malattia, e di tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, che si siano verificate nel corso dell'iter procedimentale (sia amministrativo che giudiziario), non comporta la possibilita di valutare altresi, ai suddetti fini, una malattia diversa e non collegabile con quella desunta inizialmente.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)