Sez. U, Ordinanza n. 836 del 18/01/2005 (Rv. 579294 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Reparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Criteri - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Deduzione della demanialità civica del suolo al solo scopo di negare l'esistenza del diritto altrui - Accertamento incidentale della qualità del suolo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO
L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato; nella controversia tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata invece eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, questa eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo "incidenter tantum" (Nella specie, l'esistenza dell'uso civico era stata dedotta dal convenuto per contestare la pretesa dell'attore al rilascio del fondo alla scadenza di un contratto di compartecipazione agraria; nell'affermare il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento incidentale della qualità del suolo).
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)