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PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE)

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività.

2.

L'attività di assistenza riguarda l'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione, o riparazione, l'assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

3. La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell'allegato.

Art. 2

La presente direttiva non riguarda

  1. 1. le seguenti assicurazioni:

    1. a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;

    2. b) l'assicurazione di rendita;

    3. c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

    4. d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

    5. e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

  2. 2. le seguenti operazioni:

    1. a) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

    2. b) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

    3. c) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

    4. d) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore.

  3. 3. l'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

    soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;

    trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi;

    se lo Stato membro del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dello stesso Stato membro,

    salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta alla presente direttiva.

    Nei casi previsti ai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

    1. a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità;

    2. b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante i questi due Stati.

    Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori. Inoltre la presente direttiva non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo. Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato, fatto salvo il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.

Art. 3

1.

La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  1. a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;

  2. b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;

  3. c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e

  4. d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),

l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e

il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200000 EUR.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.

2.

Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

Art. 4

La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:

  1. a) in Germania

    i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

    1. 1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe

    2. 2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München

    3. 3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München

    4. 4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

    5. 5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg

    6. 6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt

    7. 7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel

    8. 8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen

    9. 9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold

    10. 10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden

    11. 11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg

    12. 12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

    13. 13. Feuersozietät Berlin, Berlin

    14. 14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart

    Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.

    i seguenti enti semipubblici:

    1. 1. Postbeamtenkrankenkasse

    2. 2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

  2. b) in Francia gli organismi seguenti:

    1. 1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes

    2. 2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or

    3. 3. Caisse départementale des incendiés de la Marne

    4. 4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse

    5. 5. Caisse départementale des incendiés de la Somme

    6. 6. Caisse départementale grêle du Gers

    7. 7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

  3. c) in Irlanda Voluntary Health Insurance Board;

  4. d) in Italia la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

  5. e) nel Regno Unito the Crown Agents;

  6. f) in Danimarca Falcks Redningskorps A/S, København;

  7. g) in Spagna i seguenti organismi pubblici:

    1. 1. Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros;

    2. 2. Consorcio de Compensación de Seguros;

    3. 3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.

Art. 5

Ai sensi della presente direttiva si intende per

  1. a) unità di conto: l'unità di conto europea (UCE) definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione4. Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'unità di conto, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità;

  2. b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

  3. c) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili;

  4. d) grandi rischi:

    1. i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,

    2. ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,

    3. iii) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

      totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;

      importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;

      numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

      Seconda tappa: a partire dal 1o gennaio 1993:

      totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;

      importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;

      numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

      Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE5, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati. Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, «joint ventures», e raggruppamenti temporanei.

Titolo II. Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità

Sezione a. Condizioni di accesso

Art. 6

L'accesso all'attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.

Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

  1. a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

  2. b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.

Art. 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

2.

L'autorizzazione è accordata per ramo. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo, quali previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

  1. a) ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

  2. b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato.

Art. 8

1.

Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione

  1. a) adottino una delle forme seguenti:

    per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme» — «naamloze vennootschap» — , «société en commandite par actions» — «commanditaire vennootschap op aandelen» — , «association d'assurance mutuelle» — «onderlinge verzekeringsverenigine» — , «société coopérative» — «coöperatieve vennootschap»;

    per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»;

    per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;

    per quanto riguarda la Repubblica francese: «Société anonyme, société d'assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prevoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;

    per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;

    per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

    per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par action», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»;

    per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;

    per quanto riguarda il Regno Unito: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Act», «the association of underwriters known as Lloyd's»;

    per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρεία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»;

    per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mútua», «sociedad cooperativa»;

    per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anonima», «mutua de seguros»;

    per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö» — «ömsesidigt försäkringsbolag» — , «vakuutusosakeyhtiö» — «försäkringsaktiebolag» — , «vakuutusyhdistys» — «försäkringsförening»;

    per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»;

    per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost», «družstvo»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Estonia:«aktsiaselts»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Cipro:«Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia:«apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Lituania:«akcinės bendrovės», «uždarosios akcinės bendrovės»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria:«biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Malta:«kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Polonia:«spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;

    per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia:«delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»;

    per quanto riguarda la Repubblica Slovacca:«akciová spoločnosť».

    per quanto riguarda la Bulgaria: «акционерно дружество»;

    per quanto riguarda la Romania: «societăți pe acțiuni», «societăți mutuale».

    L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita. Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

  2. b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

  3. c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

  4. d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 17, paragrafo 2;

  5. e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale;

  6. f) comunichino nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.

Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

2.

L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.

3.

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale ed a attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Art. 9

Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

  1. a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire;

  2. b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

  3. c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

  4. d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa;

inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

  1. e) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

  2. f) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri;

  3. g) la situazione probabile di tesoreria;

  4. h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

Art. 10

1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2.

Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

  1. a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

  2. b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

  3. c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

  4. d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale.

3.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Art. 12

Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 12 bis

1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

  1. a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

  2. b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

  3. c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

  1. a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

  2. b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

  3. c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.