Sez. 2, Sentenza n. 469 del 15/06/1973 Ud. (dep. 17/01/1974) Rv. 127043 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELLE GARANZIE DIFENSIVE NELL'ASSUNZIONE DELL'ATTO - LIMITI - RAPPORTO DELLA POLIZIA SULLE DICHIARAZIONI LIBERAMENTE FATTE DALL'INDIZIATO - NON COSTITUISCE INTERROGATORIO - VALORE PROBATORIO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OBBLIGO DELLE GARANZIE DIFENSIVE NELL'ASSUNZIONE DELL'ATTO - LIMITI - RAPPORTO DELLA POLIZIA SULLE DICHIARAZIONI LIBERAMENTE FATTE DALL'INDIZIATO - NON COSTITUISCE INTERROGATORIO - VALORE PROBATORIO.*
L'interrogatorio dell'indiziato da parte della polizia giudiziaria, ai fini dell'Obbligo delle garanzie difensive previste dall'art 225 cod proc pen nel testo modificato dall'art 3 della legge 18 marzo 1971, n 62, postula pur sempre che l'ufficiale di polizia giudiziaria proceda all'atto suddetto, cioe che egli compia, di sua iniziativa, una attivita diretta ad acquisire elementi di prova, attraverso le dichiarazioni dell'indiziato, cosi come prescrive l'art 365 cod proc pen per l'interrogatorio assunto dal giudice. Occorre quindi distinguere tra l'attivita della polizia diretta all' acquisizione delle prove, in cui rientra l'interrogatorio dell'indiziato o del fermato, e la relazione che la polizia deve fare all'autorita giudiziaria di quanto avviene o si dice in sua presenza, indipendentemente da qualsiasi sua iniziativa, e che puo essere percio percepito da chiunque: relazione in ordine alla quale nessun Obbligo spetta all'inquirente al di fuori di quello che gli e prescritto dagli artt 2 e 21 9 cod proc pen, secondo i quali egli deve riferire di ogni reato di cui venga 'comunquè a conoscenza, esponendo 'tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penalè. Tali elementi possono essere sempre liberamente valutati dal giudice, come ogni altro fatto che risulti dagli Atti processuali, anche se non inquadrabili negli schemi delle prove espressamente disciplinate dal codice di rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)