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Sez. 3, Sentenza n. 3394 del 03/06/1982 (Rv. 421372 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CESSIONE DI UN'AZIENDA COMMERCIALE E TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA GESTIONE - CORRISPETTIVO COSTITUITO DALL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA MENSILE FINO AL DECESSO DELL'ALTRA PARTE E, DOPO LA MORTE DI QUESTA, DI UNA RENDITA AD UN TERZO - RENDITA VITALIZIA E DONAZIONE INDIRETTA - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421372-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CESSIONE DI UN'AZIENDA COMMERCIALE E TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA GESTIONE - CORRISPETTIVO COSTITUITO DALL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA MENSILE FINO AL DECESSO DELL'ALTRA PARTE E, DOPO LA MORTE DI QUESTA, DI UNA RENDITA AD UN TERZO - RENDITA VITALIZIA E DONAZIONE INDIRETTA - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ.*

Nella convenzione con cui una parte - in corrispettivo della cessione di un'azienda commerciale (nella specie: rivendita di generi alimentari e di generi di monopolio) e del trasferimento della relativa gestione, implicante la possibilità per il cessionario di ottenere le autorizzazioni amministrative a proprio nome necessarie per continuare a gestire autonomamente l'azienda - si obbliga a corrispondere una determinata somma mensile alla altra parte, fino al decesso di costui, e, successivamente, una rendita in danaro ad un terzo, vita natural durante, sottoposta alla condizione risolutiva del suo eventuale matrimonio, si configurano una Costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso - con Costituzione di un vitalizio successivo (art. 1873, secondo comma, cod. civ.), in cui più creditori della rendita sono chiamati a goderne non insieme (vitalizio congiunto), ma uno dopo l'altro - e, nella parte in cui è assicurata la rendita al terzo, una donazione indiretta. (V 3902/81, mass n 414561; (V 3553/77, mass n 387150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1873, Cod. Civ. art. 1875

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)