diritto.io

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato

Testo in vigore al

Art. 4

1. I Ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorita' civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5

1. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

2. L'autorizzazione e' data da chi e' preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalita' e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6

1. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7

1. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il quale dichiari che l'opera loro e' assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8

1. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, puo' essere autorizzata dall'autorita' militare cui e' stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

2. Alla stessa autorita' spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza puo' essere esercitata.

Art. 9

1. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle universita' o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10

1. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato puo' essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

2. La domanda e' presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

3. Con il decreto di erezione puo' stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, pero', il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.

Art. 11

1. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalita' alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

2. Di regola devono essere preferite le finalita' di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12

1. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti, eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto e', a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13

1. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

2. Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14

1. La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facolta' di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

2. Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarita' nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto puo' sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15

1. In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, puo' essere dichiarata la nullita' di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16

1. Gli istituti indicati nell'art. 13 non possono acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni, eredita' o legati senza preventiva autorizzazione.

2. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredita' o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni.

3. Negli altri casi, l'autorizzazione e' concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

4. L'autorizzazione e' chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

5. La domanda e' presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria.

Art. 17

1. Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

2. La dichiarazione di nullita' puo' essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

Art. 18

1. Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

2. Fra gli atti o contratti, per i quali e' necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

Art. 19

1. Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

  1. 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;

  2. 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;

  3. 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;

  4. 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

2. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto.

Art. 20

1. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, e' chiesta con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.

2. La domanda e' presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa e' avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

3. Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, gia' noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorita' ecclesiastica superiore da cui dipende.

Art. 21

1. Gli Uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l'istruttoria e sentito il prefetto della Provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

2. L'approvazione della nomina e' data con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

3. Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l'approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facolta' di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell'art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Art. 22

1. Copia del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto e' comunicata agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, i quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficio dello stato civile del Comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.

2. Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto Ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Art. 23

1. I genitori, o chi ne fa le veci, i quali non desiderano che sia impartita ai loro figli l'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, debbono farne apposita dichiarazione scritta al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

2. Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli: la domanda e' diretta al provveditore agli studi, il quale, udito il Consiglio scolastico, puo' provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando lo creda, ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, che decide di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto. Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l'insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Art. 24

1. Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti, eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche e dei Comuni.

2. Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministro per l'educazione nazionale, che lo adottera' di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.