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Sez. 3, Sentenza n. 19603 del 28/02/2017 Ud. (dep. 26/04/2017) Rv. 270141 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Genitore esercente la potestà sui figli minori - Obbligo di impedire atti di violenza sessuale sui figli - Responsabilità del genitore ex 40 cod. pen. - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270141-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il genitore esercente la potestà sui figli minori e, come tale, investito, a norma dell'art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico - fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40. cod. pen., degli atti di violenza sessuale compiuti da altri sui figli allorquando sussistano le seguenti condizioni: a) conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) possibilità oggettiva di impedire l'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)