Sez. 2, Sentenza n. 1571 del 20/10/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152292 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 - RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IMPROPRIA - AMNISTIA PROPRIA - APPLICABILITÀ AI SINGOLI REATI NON ESCLUSI DAL BENEFICIO.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413, ART. 2 - RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IMPROPRIA - AMNISTIA PROPRIA - APPLICABILITÀ AI SINGOLI REATI NON ESCLUSI DAL BENEFICIO.*
La disciplina, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, sull'inapplicabilità della amnistia al reato continuato, concerne solo l'amnistia impropria e non già quella propria: in tal caso, e cioè di amnistia propria, il reato continuato deve scindersi per l'applicazione della amnistia ai singoli reati, che non sono esclusi da detto beneficio. (Conf mass n 147440; (Conf mass n 142537; (Conf mass n 142498).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)