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Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577.

2. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

3. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

4. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, puo' essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

5. Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.2

Art. 2

1. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.

3. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.

4. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

5. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi.2

6. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.

7. Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

8. Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante il periodo di validita' del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.

Art. 3

1. Per le attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio e' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attivita' medesime, dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.

2. L'adeguamento delle predette attivita' alle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi e' realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali.4

Art. 4

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell'attivita', presentata in tempo utile, in cui si attesti che non e' mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

2. Il rinnovo ha la validita' prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 5

1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell'articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonche' il rilascio del nullaosta provvisorio, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

2. Chiunque, nelle certificazioni previste negli articoli 2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non rispondenti al vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire unmilione. La stessa pena si applica a chi contraffa' o altera le certificazioni medesime.

Art. 7

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui agli articoli precedenti da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, a modifica di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1981, n. 66, i posti previsti in aumento nei ruoli della carriera dei capi reparto e dei capi squadra nonche' dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ripartiti secondo la seguente progressione cronologica:

2. Anno 1982:

  1. 1) ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 900 unita'; ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 1.100 unita';

3. Anno 1983:

  1. 1) ruolo delle carriere dei capi reparto e capi squadra: 450 unita'; ruolo della carriera dei vigili del fuoco: 550 unita'.

4. I posti previsti in aumento per l'anno 1982 non coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso espletato in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, aumentati dei posti resisi disponibili per le vacanze verificatesi negli stessi ruoli all'entrata in vigore della presente legge, saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in deroga all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, mediante l'assunzione degli idonei allo stesso concorso.
Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 4 marzo 1982, n. 66, si applicano fino al 9 marzo 1987.

Art. 8

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) diploma di maturita' tecnica;
2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.
I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge.
La commissione esaminatrice sara' costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.
Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verra' aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio gia' prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.
La commissione di cui al terzo comma predisporra' una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.
Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sara' data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilita', nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Della pubblicazione di cui al precedente comma, sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue".

Art. 9

1. L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) diploma di maturita' tecnica;
2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto".
Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le modalita' indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati in applicazione dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10

1. L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
capo squadra: coadiutore tecnico.
Al concorso per la qualifica iniziale sono altresi' ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio".
Il concorso di cui al presente articolo verra' esplicato secondo le modalita' indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati in applicazione dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 11

1. L'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile e' conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;
2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;
3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.
I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco".
Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le modalita' indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 12

1. L'articolo 25 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto e' conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie
della carriera amministrativa e contabile di concetto;
3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.
I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco".
Il concorso di cui al presente articolo verra' espletato secondo le modalita' indicate nei commi terzo e seguenti dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 13

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono gia' in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 14

1. I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avra' luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.

2. I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

3. L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

4. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potra' essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio.

Art. 15

1. I posti che rimarranno vacanti dopo l'assunzione degli idonei di cui all'articolo precedente sono attribuiti mediante concorsi pubblici da bandirsi, per singole sedi provinciali, con decreto del Ministro dell'interno, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

2. I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.