Sez. U, Sentenza n. 12242 del 27/11/1995 (Rv. 494830 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Limiti - Applicazione analogica dell'art. 11 comma 13 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Con riguardo all'opposizione proposta contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla natura delle posizioni fatte valere in giudizio, non potendosi applicare analogicamente la disposizione, di tipo eccezionale, dettata dall'art. 11, comma 13, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 con riferimento all'ipotesi di provvedimento di decadenza; pertanto, ove detta revoca non configuri atto discrezionale (inerente al solo rapporto pubblicistico di assegnazione), ma si ricolleghi alle successive vicende del rapporto privatistico di godimento dell'immobile - come quando la revoca stessa sia motivata dall'abbandono dell'alloggio già occupato e dal trasferimento altrove dell'assegnatario - deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di diritti soggettivi e non di interessi legittimi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)