Sez. 4, Sentenza n. 9945 del 14/07/1988 Ud. (dep. 13/10/1988) Rv. 179392 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITÀ - PROSSIMITÀ DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - OBBLIGO DI RIDURRE LA VELOCITÀ - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITÀ - PROSSIMITÀ DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - OBBLIGO DI RIDURRE LA VELOCITÀ - LIMITI.*
In tema di circolazione stradale, il conducente di veicolo a motore senza guida di rotaia, indipendentemente dalla velocità massima di 50 km/ora, consentita in centri abitati (ovvero in quei tratti di strada per i quali è altrimenti prescritta), in ogni caso non superabile, approssimandosi a strisce pedonali, ha Obbligo di rallentare tanto quanto gli consenta di poter affrontare qualunque, con massima diligenza prevedibile, evenienza, tra le quali quella di pedone che tenti l'attraversamento, anche a breve distanza, fruendo della precedenza accordatagli dalla legge. (Conf mass n 177835).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 14, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 14, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)