Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 23/07/2025 (Rv. 675695-01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE | Incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c. - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Cod. Civ. art. 591 com. 2 lett. 3, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)