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Sez. 1, Ordinanza n. 620 del 28/03/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124681 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITA DI DIFESA - PROVOCAZIONE - COMPATIBILITA CON LA LEGITTIMA DIFESA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124681-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITA DI DIFESA - PROVOCAZIONE - COMPATIBILITA CON LA LEGITTIMA DIFESA - CONDIZIONI.*

La provocazione non fa venir meno, a favore del provocatore, lo stato di legittima difesa se il provocato eccede nella reazione, si da creare la necessita della difesa, ma tale principio non si attaglia a quelle situazioni in cui il provocatore agisce nella consapevolezza della probabile reazione e nella previsione del tipo di reazione che determinera con la sua Azione, e ne accetta ugualmente il rischio. In siffatte situazioni la provocazione assume piuttosto il tono di una sfida, onde e da escludere la configurabilita della discriminante prevista dall'art 52 cod pen, che e incompatibile con la deliberata accettazione della situazione di pericolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)