Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 29/05/1997 (Rv. 504757 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Domanda di riscatto - Conferma da parte degli stretti congiunti conviventi dell'assegnatario deceduto - Presupposto di rilevanza - Già avvenuto valido esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'assegnatario nel rispetto delle forme vincolate di cui all'art. 10 d.P.R. n. 2 del 1959 - Necessità - Conferma di domanda di riscatto presentata dopo la morte dell'assegnatario - Ammissibilità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
L'art. 10 d.P.R. del 17 gennaio 1959 n. 2, disciplinando l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'assegnatario di alloggio economico e popolare, prevede al riguardo specifiche modalità attuative, come la presentazione della domanda di cessione all'ufficio locale dell'ente che gestisce l'alloggio, accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito di una somma di denaro in conto delle spese contrattuali. Pertanto, la possibilità concessa dal quarto comma del citato art. 10 agli stretti congiunti conviventi di confermare la domanda entro 30 giorni dal decesso dell'aspirante presuppone necessariamente che la facoltà di riscatto sia stata validamente esercitata in vita dall'aspirante, nel rispetto delle forme vincolate previste dal medesimo articolo, atteso che, in caso contrario, il diritto - personalissimo - alla cessione, sarebbe estinto alla morte del titolare e non potrebbe dirsi avviato il procedimento, diretto al trasferimento della proprietà dell'alloggio, nel quale è dato di subentrare agli stretti congiunti conviventi. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di conferma da parte degli stretti congiunti di domanda di riscatto presentata dopo la morte del locatario aspirante).
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)