Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 03/04/1990 (Rv. 466371 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO - TRIBUTI SOPPRESSI - ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA PROVVISORIA - DECISIONE - OGGETTO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO - TRIBUTI SOPPRESSI - ISCRIZIONE A RUOLO IN VIA PROVVISORIA - DECISIONE - OGGETTO.*
La decisione che legittima, ai sensi dello art. 6 d.l. 23 dicembre 1977 n. 936, convertito in legge 23 febbraio 1978 n. 38, in relazione ai Tributi soppressi ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, la iscrizione a ruolo in via provvisoria dell'imposta, rapportandola in misura graduale al tipo di "autorità" che ha pronunciato sull'accertamento, deve avere ad oggetto l'imponibile o il maggiore imponibile sul quale applicare l'imposta, onde non è consentita l'iscrizione a ruolo sulla base di una pronuncia della commissione tributaria che riguardi unicamente la legittimità dell'ordinanza di Estinzione del processo, con esclusione di ogni decisione sulle questioni prospettate nel procedimento dichiarato estinto.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 936 art. 6, Legge 23/02/1978 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)