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Sez. 4, Sentenza n. 7794 del 15/03/1989 Ud. (dep. 30/05/1989) Rv. 181431 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - DINIEGO DELL'ATTENUANTE GENERICA - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - INCOMPATIBILITÀ O CONTRADDIZIONE MOTIVAZIONALE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181431-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - DINIEGO DELL'ATTENUANTE GENERICA - CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - INCOMPATIBILITÀ O CONTRADDIZIONE MOTIVAZIONALE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE.*

In tema di motivazione, non sussiste incompatibilità logica o contraddizione tra la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il rifiuto di concessione dell'attenuante generica, posto che negare questa significa esprimere un giudizio particolarmente negativo su chi è stato protagonista di un determinato fatto storico costituente reato; giudizio che per definizione riguarda il passato e che, in quanto tale, sul piano logico, è cosa del tutto diversa rispetto al giudizio sul futuro che rappresenta l'indispensabile premessa della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (fattispecie in cui il giudice del merito aveva negato la concessione dell'attenuante generica ritenendo particolarmente grave la condotta del prevenuto, mentre aveva accordato la sospensione condizionale valorizzando la Mancanza di precedenti condanne e prognosticando il ravvedimento del reo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)