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Sez. 3, Sentenza n. 781 del 24/03/1966 (Rv. 321568 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - POSSIBILITA DI ECCEPIRE LA DECADENZA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1966-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321568-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - POSSIBILITA DI ECCEPIRE LA DECADENZA IN APPELLO.*

In tema di rapporto di locazione soggetto al regime vincolistico, il locatore, che sia stato convenuto in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per sua inadempienza colpevole e sia rimasto soccombente in primo grado, puo per la prima volta dedurre in appello la decadenza del conduttore dal diritto alla proroga legale della locazione, per avere sublocato la cosa a terzi, perche tale deduzione non importa una domanda nuova, ma costituisce, invece, una eccezione riconvenzionale. Si ha, infatti, eccezione riconvenzionale quando il convenuto, contrapponendo una pretesa che potrebbe essere fatta valere anche in via d'Azione, mira soltanto al rigetto della domanda proposta dall'attore ed in tale ambito limita le sue conclusioni, mentre si ha domanda riconvenzionale se l'istanza tende ad un fine piu ampio di quello di una semplice difesa, in quanto diretta ad ottenere un provvedimento sfavorevole all'attore, realizzando una contropretesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)