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Sez. 6, Sentenza n. 5391 del 05/03/1973 Ud. (dep. 13/07/1973) Rv. 124595 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO DI CUI ALL'ART 177 BIS COD PROC PEN - NECESSITA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - RIFIUTO DA PARTE DEL DOMICILIATARIO DELL'ATTO DA NOTIFICARE - NOTIFICA CON LE FORME PREVISTE PER GLI IRREPERIBILI - RITUALITA.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124595-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - AVVISO DI CUI ALL'ART 177 BIS COD PROC PEN - NECESSITA - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - RIFIUTO DA PARTE DEL DOMICILIATARIO DELL'ATTO DA NOTIFICARE - NOTIFICA CON LE FORME PREVISTE PER GLI IRREPERIBILI - RITUALITA.*

L'avviso, mediante lettera raccomandata, all'imputato che dimori all'estero, ai sensi dell'art 177 bis cod proc pen, non e necessario quando l'imputato(nella specie presente durante il giudizio di primo grado ed autore della dichiarazione di appello)sia gia al corrente del procedimento pendente a suo carico. In tal caso, se il domiciliatario si rifiuta di ricevere il decreto di citazione per l'ulteriore grado del giudizio, la notifica puo essere eseguita ritualmente nelle forme dell'art 170 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 177 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)