diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4562 del 15/07/1986 (Rv. 447301 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE - AD UFFICIO INCOMPETENTE PER TERRITORIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447301-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE - AD UFFICIO INCOMPETENTE PER TERRITORIO - CONSEGUENZE.*

Il carattere inderogabile della Competenza per territorio degli uffici delle imposte dirette (artt. 29 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 e 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) comporta, per il caso di dichiarazione presentata dal contribuente all'ufficio incompetente, e non pervenuta a quello competente, che l'accertamento effettuato dal primo resta viziato da radicale nullità e non esclude il potere-dovere del secondo di procedere a nuovo e valido accertamento. (V 6492/80, mass n 410257; (V 4277/80, mass n 410141; (Conf 3720/84, mass n 435707).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)