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Sez. 3, Sentenza n. 1628 del 19/09/1970 (Rv. 347545 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE PER RAGIONE DEL VALORE - IMPLICITA DECISIONE NEGATIVA SULLA ECCEPITA COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347545-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE PER RAGIONE DEL VALORE - IMPLICITA DECISIONE NEGATIVA SULLA ECCEPITA COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

La pronunzia con la quale il pretore, in un procedimento di convalida di licenza per finita locazione, di fronte all'eccezione del convenuto, secondo cui il contratto e soggetto alla proroga legale, rimetta le parti dinanzi al tribunale perche, in virtu del cumulo dei canoni per il periodo controverso, il valore della causa eccede la sua Competenza, presuppone ed implica la risoluzione, in senso negativo da parte dello stesso pretore, della questione concernente la sua Competenza per materia a conoscere della controversia relativa all'applicazione al contratto di locazione della proroga legale, ed e pertanto impugnabile con il regolamento di Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)