Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967
Testo in vigore al
Art. 66
1. L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 35.500.000.000.
Art. 67
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreti 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
telecomunicazioni e disposizioni relative)
Art. 68
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1967, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Art. 69
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1967, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Art. 70
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 71.034.509.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.
Art. 71
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Art. 72
1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1967, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Art. 73
1. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2448, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti ne l'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 74
1. Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
dell'artigianato e disposizioni relative)
Art. 97
1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1967, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Art. 98
1. Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.
Art. 99
1. Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.