Sez. 1, Sentenza n. 33 del 07/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167770 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICABILITÀ - FASE ISTRUTTORIA - FASE DIBATTIMENTALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 413 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - APPLICABILITÀ - FASE ISTRUTTORIA - FASE DIBATTIMENTALE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 413 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.*
Le regole per la Determinazione della Competenza territoriale trovano applicazione nella fase istruttoria, mentre, allorché uno solo dei procedimenti sia pervenuto alla fase dibattimentale, ciascun giudice deve giudicare l'episodio sottoposto al suo esame, non essendovi la possibilità di far luogo all'applicazione dello art. 413 cod. pen. e non potendosi estendere l'indagine di merito, relativamente al nesso della continuazione, a fatti attribuiti alla cognizione di un giudice diverso. (V mass n 165484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)