Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 19/10/2006 (Rv. 592933 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Divieto di instituzione di giudici straordinari o speciali - Questione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 102 Cost. - Manifesta infondatezza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. CPS n. 233 del 1946, istitutivo della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sotto il profilo della violazione dell'art. 102 Cost., per il preteso contrasto con il divieto di istituire "giudici straordinari o speciali", trattandosi di un'ipotesi di giurisdizione "domestica" anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)