Sez. 4, Sentenza n. 15048 del 14/03/2014 Ud. (dep. 01/04/2014) Rv. 259369 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi nel tempo - Normativa più favorevole - Individuazione rimessa al giudice di merito.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, stante la modifica normativa realizzata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha trasformato la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, differenziandola rispetto al testo previgente con specifico riguardo al regime sanzionatorio, spetta al giudice di merito, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., individuare quale sia la disposizione più favorevole all'imputato tra quelle succedutesi nel tempo e determinare il trattamento sanzionatorio irrogabile.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36 art. 1, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)