Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Cessione di bene in “sale and lease back” – Imponibilità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, per escludere dal novero delle «cessioni di beni» imponibili la vendita "sale and lease back", oltre all'accertamento dell'unicità della complessa operazione, è necessaria la verifica della liceità del contratto, con particolare riguardo alla finalità elusiva di obblighi tributari eventualmente perseguita; spetta al giudice di merito, pertanto, verificare che essa sia stata effettivamente posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità, quale libero esercizio dell'attività economica, e che non si sia tradotta in un uso distorto o improprio dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, volto a realizzare, non la causa concreta del negozio, ma esclusivamente o essenzialmente un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 all. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)