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Sez. 1, Sentenza n. 7125 del 17/02/1986 Ud. (dep. 07/07/1986) Rv. 173347 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONFESSIONE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173347-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONFESSIONE - REQUISITI.*

La confessione dell'imputato può costituire motivo per la concessione delle attenuanti generiche purché abbia i caratteri della spontaneità e completezza, perché solo in tal caso può costituire elemento di prova atto ad agevolare la ricostruzione del fatto e denotare indice di ravvedimento meritevole di benevola considerazione. Ne discende che legittimo è il diniego della attenuante nella ipotesi in cui l'imputato abbia reso la confessione non a seguito di ravvedimento, ma di un preciso calcolo di fronte alle inequivocabili prove esistenti a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)