Sez. 3, Sentenza n. 1584 del 26/04/1977 (Rv. 385296 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO - CONDIZIONI - INTERESSE COMUNE - NOZIONE - RELATIVA VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO - CONDIZIONI - INTERESSE COMUNE - NOZIONE - RELATIVA VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
L''interesse comunè che, a norma dell'art 97 cod proc civ, giustifica la condanna in solido di tutte o di alcune delle parti al pagamento delle spese processuali, non S'identifica necessariamente con un preesistente e sostanziale vincolo di solidarieta, ma puo risultare anche da una convergenza di atteggiamenti difensivi. La valutazione dell'opportunita di emettere la condanna in solido e, comunque, rimessa al giudice del merito. (V 1722/69, mass n 340734; (V 1351/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)