Sez. L, Sentenza n. 5737 del 20/11/1985 (Rv. 442929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 1 FEBBRAIO 1979 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI IN TEMA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO E DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 1 FEBBRAIO 1979 PER I DIRIGENTI INDUSTRIALI IN TEMA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO E DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.*
L'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica. (nella specie, concernente l'interpretazione del C.C.n.L. 1 febbraio 1979 per i dirigenti industriali, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto non cumulabili, in Mancanza di una espressa disposizione contrattuale in tal senso, l'indennità supplementare per i dirigenti ingiustificatamente licenziati e l'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 2118 cod. civ.). (Conf 6316/82, mass n 423959).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/02/1979 num. 19, Contr. Coll. 01/02/1979 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)