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Sez. 1, Sentenza n. 1726 del 31/05/1985 Cc. (dep. 09/07/1985) Rv. 170057 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE - NOZIONE - DEDUZIONE - VALIDITÀ DELLA NOZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170057-01

REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE - CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE - NOZIONE - DEDUZIONE - VALIDITÀ DELLA NOZIONE - DECORRENZA.*

La nozione di circostanza ad effetto speciale, menzionata dallo art. 1 della legge 28 luglio 1984 n. 398, va dedotta con interpretazione logico-sistematica, oltre che in via generale dalle norme penali già vigenti nell'ordinamento anche dalla definizione datane dalla legge n. 400 del 1984 all'art. 5. Infatti, il ricorso immediato a tale ultima norma, quale sussidio interpretativo ai fini dell'applicazione dell'art. 1 sopra indicato, è consentito anche prima del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione, prevista per l'entrata in vigore della legge n. 400 del 1984 all'art. 12. Ne consegue che la differita entrata in vigore di una legge, agli effetti per cui essa è emanata, non esclude che una norma definitoria contenuta nella stessa legge, venuta ad esistenza e a conoscenza con la sua promulgazione e pubblicazione, possa essere utilizzata ai fini della interpretazione di una norma vigente contenuta in altra legge. (V mass n 168251).*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1984 num. 398 art. 1, Legge 28/07/1984 num. 400 art. 5, Legge 28/07/1984 num. 400 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)