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Sez. L, Ordinanza n. 31505 del 08/12/2024 (Rv. 673381-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Tutela applicabile - Sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 2024 - Conseguenze - Rilevanza anche per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del fatto inteso nella sua qualificazione giuridica - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673381-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, per effetto della simmetria con il licenziamento disciplinare imposta, sul piano della tutela applicabile, dalla sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024, assume rilevanza non solo l'insussistenza del fatto nella sua storicità o materialità, ma anche quella del fatto inteso nella sua idoneità a costituire un possibile giustificato motivo oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, accertato nella sua materialità il fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo ed affermata la sua inidoneità ad integrare tale causa giustificatrice del recesso, non aveva però applicato la tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 per la formulazione della norma vigente al momento della decisione, anteriore a detta pronuncia della Corte costituzionale).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)