Sez. U, Sentenza n. 422 del 25/01/1989 (Rv. 461543 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CESSIONE VOLONTARIA - FONDI DI NATURA EDIFICATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CESSIONE VOLONTARIA - FONDI DI NATURA EDIFICATORIA - AMMISSIBILITÀ.*
La cessione volontaria degli immobili espropriandi, secondo la previsione dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, può riguardare non soltanto fondi a destinazione agricola, ma anche fondi, pur se non compresi nel perimetro edificato, che siano muniti di vocazione edificatoria (desumibile dagli strumenti urbanistici, ovvero dalle obiettive caratteristiche della zona, che evidenzino il concreto venir meno del divieto di edificazione posto da detti strumenti).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)