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Sez. L, Ordinanza n. 19922 del 17/07/2025 (Rv. 676059-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Divieto assoluto di selezioni per progressioni economiche - Esclusione - Limitazione agli effetti economici - Sussistenza - Deroga per le selezioni riguardanti progressioni con decorrenza retroattiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676059-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In materia di pubblico impiego, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non pone un divieto assoluto di indizione di procedure per la progressione di carriera ma ne limita solo gli effetti, nel senso di escludere che le stesse possano comportare, per gli anni indicati, un aumento del trattamento retributivo, senza che siano consentite deroghe per le selezioni riguardanti progressioni con decorrenza retroattiva, in accordo con la ratio della disposizione, volta ad evitare maggiori aggravi sui bilanci pubblici. (Nella specie la S.C., accogliendo il ricorso di un avvocato interno dell'INPS, utilmente collocatosi in graduatoria rispetto ad una procedura selettiva indetta il 10 ottobre 2011, ha affermato che l'Istituto era tenuto a riconoscerne gli effetti giuridici con decorrenza dalla data indicata nel bando e quelli economici dalla cessazione del "blocco" posto dalla normativa di contenimento della spesa pubblica, ossia dal 1° gennaio 2015, con esclusione del periodo 2011-2013, interessato dalla suddetta disposizione).

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)