Sez. 1, Ordinanza n. 9455 del 11/04/2025 (Rv. 674507-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di revoca dell'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Ragioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)